top of page
CPP.jpg

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

II Consiglio Pastorale Parrocchiale è un organo di comunione che, come immagine della Chiesa, esprime e realizza la corresponsabilità dei fedeli (presbiteri, diaconi, consacrati e laici) alla missione della Chiesa, a livello di comunità cristiana parrocchiale. È il luogo dove i fedeli, soprattutto i laici, possono esercitare il diritto dovere loro proprio, di esprimere il proprio pensiero ai pastori e comunicarlo anche agli altri fedeli, circa il bene della comunità cristiana parrocchiale1 : in tal modo esercitano nella Chiesa la missione regale di Cristo di cui sono stati fatti partecipi con i sacramenti del Battesimo e della Confermazione. La funzione principale del Consiglio Pastorale Parrocchiale sta pertanto nel ricercare, studiare e proporre2 conclusioni pratiche in ordine alle iniziative pastorali che riguardano la parrocchia3 . In particolare è chiamato a: 1. analizzare approfonditamente la situazione pastorale della parrocchia; 2. elaborare alcune linee per il cammino pastorale della parrocchia, in sintonia con il cammino pastorale della Diocesi; 3. offrire il proprio contributo in ordine alle attività del Consiglio Pastorale Zonale e del Consiglio Pastorale Diocesano; 4. avere attenzione a tutte le questioni pastorali, non esclusi i problemi pubblici e sociali della comunità, la cui trattazione e soluzione appaiono necessarie per la vita della parrocchia; 5. le questioni economiche della parrocchia di per sé sono di competenza del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (can. 537), tuttavia il Consiglio Pastorale sarà interessato a occuparsi anche degli aspetti economici, soprattutto dal punto di vista pastorale. In caso di decisioni relative a strutture della parrocchia, il Consiglio Pastorale è l'organismo che deve indicare soprattutto le linee orientatrici da adottare, lasciando al Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici l'impegno di occuparsi degli aspetti 'tecnici'. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale «ha solamente voto consultivo» (can. 536 § 2), nel senso che la deliberazione consiliare deve necessariamente comprendere il voto favorevole del parroco. Per parte sua il parroco terrà nel massimo rispetto le indicazioni espresse dal Consiglio, specie se votate all'unanimità. Qualora il parroco non si senta, per gravi motivi, di dare la sua approvazione alle proposte votate dai consiglieri, il suo rifiuto (la cui motivazione verrà verbalizzata) non dovrà turbare lo spirito di comunione. Il parroco potrà comunque, salvo i casi d'urgenza, riproporre la questione fino a trovare il punto d'intesa. Qualora poi non venisse ricomposta la comunione operativa, si potrà ricorrere all'autorità superiore, perché con la sua diretta partecipazione aiuti il Consiglio a ritrovarla.

CAE.jpg

CONSIGLIO PASTORALE

PER GLI AFFARI ECONOMICI

Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (= CPAE), costituito dal parroco in attuazione del can. 537 del Codice di Diritto Canonico, è l’organo di collaborazione dei fedeli con il Parroco nella vita parrocchiale, per garantire una migliore e corretta gestione comunitaria dei beni ecclesiastici.

​

È organismo distinto dal Consiglio pastorale parrocchiale, e opera secondo la propria competenza, fissata in questo Statuto. Infatti, mentre il CPP affronta la conduzione pastorale globale della parrocchia, il CPAE è in ausilio al sopraddetto Consiglio, per individuare e mettere in opera gli strumenti e le strutture di cui la pastorale parrocchiale necessita.


Occorre perciò che ci sia la massima collaborazione ed un ordinato coordinamento. Per questo è opportuno che i due organismi siano collegati, in modo ordinario, mediante la presenza di diritto di almeno un consigliere in ambedue i Consigli. 

​

Scopo specifico del CPAE è di coadiuvare il Parroco con il suo parere e con la sua opera nell'amministrazione economica della parrocchia (can. 1280), tenendo conto, sia pure nel pieno rispetto di eventuali intenzioni degli offerenti, dei fini principali dei beni ecclesiastici e cioè: l’esercizio del culto, l’onesto e dignitoso sostentamento del clero e delle persone in servizio parrocchiale, e le attività pastorali e caritative (can. 1254, par. 2).

​

In concreto, esso ha il compito di:


a) curare la conservazione e manutenzione degli edifici, attrezzature, mobili, arredi e di quanto appartiene alla parrocchia, usando particolare premura per il patrimonio artistico e storico;


b) esaminare e dare il proprio parere su contratti, preventivi, piani di finanziamento e di impiego di capitali, sul movimento del personale in servizio di attività parrocchiali;


c) condividere con il Parroco l’impegno di provvedere a soddisfare alle esigenze economiche della comunità parrocchiale, in particolare all'equo sostentamento del clero, al giusto compenso del personale religioso e laico comunque impegnato in attività liturgiche e pastorali, all'adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali del medesimo e di altri obblighi legislativi e fiscali dell’Ente parrocchia;


d) esaminare e firmare i bilanci preventivi e consuntivi annuali dell’amministrazione parrocchiale, copia dei quali deve essere trasmessa al Consiglio Diocesano per gli Affari economici entro il mese di Marzo di ogni nuovo anno;


e) farsi attento e sensibile alle esigenze degli organismi interparrocchiali e diocesani, in particolare degli Istituti previsti dal can. 1274, per contribuire adeguatamente al loro funzionamento a vantaggio di tutta la Chiesa diocesana.

Entrambi i Consigli sono presenti a coadiuvano il parroco in tutte le scelte e le iniziative che riguardano la Parrocchia. Nello spirito della corresponsabilità, si dona il proprio apporto in idee e collaborazione per il bene di tutta la Comunità, facendo sì che tante cose nel tempo sono state realizzate con celerità, competenza, e con l'aiuto di molti.

bottom of page